ORDINANZA N. 660

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.118

LOCALITĄ Via Miglietti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 26.02.2001

LB/VARIE01/miglietti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 3768, prot. n. 644, in data 24.11.2000, con la quale è stato istituito, tra l'altro, in via Miglietti, il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato SUD della via, ad OVEST del f.f. OVEST di via Balbis, con disposizione "in fila";

Vista l'ordinanza n. 3771, prot. n. 647, del 24.11.2000, con la quale è stato istituito, tra l'altro, in via Miglietti, il divieto di sosta con sosta riservata ai veicoli al servizio di persone motulese o non vedenti, sul lato SUD, a m 5.00 circa ad EST del f.f. EST di via Bonzanigo, per un posto auto, con disposizione "in fila";

Considerato che nella fase di attuazione dei suddetti provvedimenti si è rilevato che la sezione della carreggiata di via Miglietti, nel tratto: via Balbis/via Bonzanigo, consente di ricavare un maggior numero di posti per la sosta, sul lato SUD, se realizzata con disposizione "a spina";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Miglietti, tratto via Bonzanigo - via Balbis

  1. l'istituzione della sosta con disposizione "a spina", sul lato SUD, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato SUD, ad OVEST di via Balbis, per un posto auto, con disposizione "a spina";
  3. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato SUD, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2429, prot. n. 424 del 1.08.2000, ad eccezione del tratto di cui al precedente punto 2);
  4. la revoca dell'area riservata alle operazioni di carico e scarico istituita con ordinanza n. 3768, prot. n. 644, del 24.11.2000, meglio specificata in premessa;
  5. la revoca dell'area riservata ai veicoli al servizio di persone motulese o non vedenti, istituita con ordinanza n. 3771, prot. n. 647, del 24.11.2000, meglio specificata in premessa;
  6. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)