ORDINANZA N. 648

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 451 LOCALITÀ ZTL Centrale
  CIRCOSCRIZIONE N. 1
del 23 febbraio 2001 am/manifantonio/ZTL25

OGGETTO: Estensione orario ZTL Centrale nel giorno di domenica 25 febbraio 2001.

IL DIRIGENTE

ORDINA
Il giorno 25 febbraio 2001
Dalle ore 14.30 alle ore 19.30

1)      i veicoli muniti di apposito contrassegno disciplinato dall'ordinanza del 30.06.2000 n 62P ;
2)
  1. mezzi di trasporto pubblico;
  2. i velocipedi;
  3. ciclomotori;
  4. motoveicoli;
  5. veicoli in servizio di piazza (taxi) e veicoli a noleggio con conducente;
  6. veicoli di Forze Armate e della Polizia, dei vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza, di servizio degli Enti (Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Stato e USSL di Torino) e delle Aziende esercenti servizi di pubblica utilità (ATM, AEM, ENEL, AAM, AMIAT, ITALGAS, RAI, FS, Poste Italiane, ecc) dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
  7. veicoli dei clienti di Hotel con sede nella Z.T.L. Centrale muniti di prenotazione;
3)      fanno eccezione inoltre le seguenti tipologie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione:
  1. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.;
  2. veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.);
  3. veicoli di servizio della manifestazione "Eurochocolate" con specifico "pass";

L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell’esonero.

La pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

 

(Dott.ssa Giuseppina GIANOTTI)