Ordinanza n. 617
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
SETTORE ATTIVITĄ ECONOMICHE E DI SERVIZIO - COMMERCIO
COMPARTO COMMERCIO SU AREE PRIVATE E ATTIVITĄ ARTIGIANALI
IL DIRIGENTE
Richiamato il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al Settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma4, della legge 15 marzo 1997, n.59;
Atteso che l'art. 11 di detto Decreto al comma 5 attribuisce ai Comuni l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, fermo restando che "detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno";
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/99 del 17 maggio 1999, esecutiva dal 31 maggio 199, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Individuazione di linee guida ed indirizzi applicativi. Criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali";
Richiamata altresì la propria ordinanza n. 4091 del 20 dicembre 2000, n. prot. D10C0M26182 con cui sono state individuate, ai sensi dell'art. 11 co. 5 del D.L.vo 114/1998, le deroghe all'obbligo di chiusura festiva per l'anno 2001, secondo il seguente calendario e con riferimento alle seguenti zone, escludendo i mesi di gennaio, di febbraio, di luglio, di agosto, nonché il mese di dicembre, per il quale l'art. 11 co. 5 del D.L.vo 114/1998 prevede comunque la deroga all'obbligo di chiusura per le domeniche e festività:
Rilevato che con l'ordinanza di cui sopra è stata prevista la possibilità di consentire eventuali variazioni al turno assegnato in relazione a contingenti esigenze, previo parere della Circoscrizione di appartenenza e tramite adozione ulteriore di apposita ordinanza derogatoria del calendario sopra riportato;
Atteso che alcune Associazioni hanno presentato richiesta di deroga straordinaria all'obbligo di chiusura festiva per DOMENICA 25 FEBBRAIO 2001, in occasione della manifestazione EUROCHOCOLATE;
Atteso che il Settore Promozione della Città di Torino, con nota del 20 febbraio 2001 protocollata al n. D06ATP07348 ha confermato la necessità di apposita ordinanza per l'apertura straordinaria degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa situati nella Zona centro delimitata da corso Vittorio Emanuele Il, corso Cairoli, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio e corso Inghilterra;
Ritenuto di accogliere le richieste di cui sopra, precisando peraltro che la concessione della possibilità di deroga dell'obbligo di chiusura festiva per domenica 25.2.2001 comporta il venir meno, per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio situati nella zona sopra indicata, della possibilità di apertura per il successivo turno assegnato e cioè per domenica 4 marzo 2001 (la domenica del mese);
Visto l'art. 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Visto il D.L.vo n. 80/1998, nonché la Circolare 10 ottobre 1998, n. 4/1998;
DISPONE
di consentire per la giornata di DOMENICA 25 FEBBRAIO 2001, la deroga all'obbligo di chiusura domenicale o festiva per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa situati nella zona Centro delimitata da corso Vittorio Emanuele Il, corso Cairoli, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio e corso Inghilterra in occasione della manifestazione EUROCHOCOLA TE.
Torino, 21 febbraio 2001
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria GHISAURA