ORDINANZA N. 521
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n.377III.2.7.LOCALITĄ Via Fortunato
Del15.02.2001CIRCOSCRIZIONE N. 3
Lv24/steccato/fortunato
IL DIRIGENTE
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del presente Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n.191;
Considerato che la posa in opera di steccato per cantiere edile, che riduce notevolmente la sezione utile della carreggiata, provoca intralcio grave al traffico e alla circolazione veicolare;
Atteso che per ovviare alla suddetta difficoltà occorre - per una normale attività di prevenzione della sicurezza e dell'ordine pubblico - modificare la vigente disciplina della circolazione adottando i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
per giorni 240
a far tempo dalla data del presente provvedimento
in Via Fortunato
con la precisazione che l'attuazione della presente è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Settore Procedure Amm.ve Edilizie ed a condizione che l'ingresso del cantiere venga realizzato con un'angolatura di 45°;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE ESERCIZIO
Dr.ssa Gianfranca FIORENZA