ORDINANZA N. 506
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n.95 |
LOCALITĄ corso Moncalieri |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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del 14.02.2001 |
GI/VARIE01/moncalieri |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 3375 prot. 575 del 27.10.2000, con la quale alla lettera D)era stata istituita un'area riservata alle operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST di corso Moncalieri, a partire da m 27.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Milazzo, per un tratto di m 7.00 circa;
Considerato la presenza di numerosi esercizi commerciali, nel tratto di corso Moncalieri oggetto del provvedimento, appare opportuno aggiungere un'area riservata per le operazioni di carico e scarico merci, riducendo l'estensione di quella già istituita con la suddetta ordinanza n. 3375 del 27.10.2000;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Moncalieri
1)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato EST del corso, in corrispondenza del n.c. 59/d per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila";
2)la riduzione dell'estensione lineare dell'area di carico e scarico da m 7.00 a m 5.00, istituita con l'ordinanza n. 3375 prot. 575 del 27.10.2000, meglio specificata in premessa e la contestuale istituzione della sosta a pagamento nel medesimo tratto ;
3)la revoca della sosta a pagamento, istituita con ordinanza n. 2786 prot. 497 del 13.09.2000 limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;
4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)