ORDINANZA N. 479

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 347III.1.2LOCALITĄ Via degli Ulivi, ecc.,

del13.02.2001CIRCOSCRIZIONE N. 6

lv24/manif-transito/ulivi

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta del Centro d'Incontro Falchera, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione di una sfilata di carri allegorici;

Acquisito il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale - IV Circoscrizione - Sezione 19^, espresso con nota prot. 376/19/01 in data 1 febbraio 2001;

Acquisito il parere favorevole del Settore Viabilità e Traffico, espresso con nota prot. n. 6054 del 9 febbraio 2001;

Acquisiti i pareri favorevoli dell'ATM, espressi con note prot. n. 3081 del 30 gennaio 2001 e n. 2918 in data 30 gennaio 2001;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 25 febbraio 2001

in:

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e che il signor Scavello Salvatore si assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della sfilata sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;

- la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, sarà a cura e spese del richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Giuseppina GIANOTTI