ORDINANZA N. 420
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 88 |
LOCALITĄ via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 8.02.2001 |
GI/VARIE01/accademia |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che via Accademia Albertina ha un'alta densità di traffico e che si rende necessario riservare ai mezzi di trasporto pubblico una corsia in direzione del centro città, nonché l'adozione di altri provvedimenti viabili che consentano di rendere più agevole la circolazione;
Vista l'ordinanza n. 3250, prot. n. 552 del 19.10.2000 che istitutiva la posa in opera di un "delimitatore di corsia" in tutte le vie, corsi e piazze ove sono istituite le corsie riservate ai mezzi pubblici ed ai veicoli dei servizi di soccorso;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in via Accademia Albertina
- immediatamente a NORD e a SUD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 34,;
- immediatamente a NORD e a SUD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 28;
B) in corso Vittorio Emanuele II
2)la posa di dissuasori della sosta del tipo "panettoni" sul lato SUD della carreggiata laterale NORD, nel tratto di cui al punto 1) suddetto, a m .30 dalla linea di margine della carreggiata;
C)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione loro alla natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)