ORDINANZA N. 418

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.86

LOCALITĄ via Sommariva

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 8.02.2001

GI/VARIE01/sommariva

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la richiesta della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta -Stazione di Torino Borgata Lingotto;

Vista l'ordinanza n. 122 prot. 115 del 21.01.97, con la quale veniva istituito tra l'altro, sul lato SUD di via Sommariva, il divieto di fermata per un tratto di m 40, partendo da m 25 ad OVEST di via Genova e procedendo vero OVEST;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Sommariva

  1. l'istituzione del divieto di fermata, sul lato SUD della via, per un tratto di m 30.00 circa partendo da m 25.00 circa ad OVEST di via Genova e procedendo verso OVEST;
  2. la revoca del divieto di fermata, istituito con l'ordinanza n. 122 prot. 115 del 21.01.97, meglio citata in premessa;
  3. la rimozione di dissuasori di sosta del tipo "panettoni": n. 4 in corrispondenza del n.c. 5 bis e di n. 5 ad OVEST del n.c. 12, la cui posa è stata disposta con l'ordinanza n. 2661 prot. 573 dell'1.12.98;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)