ORDINANZA N. 411

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE ESERCIZIO

Prot. N. 292 III.2.1

LOCALITĄ: Via Pianezza

Del 8.02.2001

CIRCOSCRIZIONE N.5

 

FB/ /lavori privati circ/pia 2

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta di proroga dell'Ing. Eraldo Pellegrino - direttore dei lavori dello Studio Liguori Associati Ingegneria Architettura, relativa ai lavori dell'Accordo di programma Ambito 4.19 - Castello di Lucento 2;

Dato atto di quanto concordato nella Riunione di Servizio, tenutasi in merito in Sala C.I.E. il 6/2/2001;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

Sino al 28/2/2001 a far tempo dalla data del presente provvedimento

In Via Pianezza, tratto: Via Terraneo - n.c. 180

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta permanente sulla carreggiata Sud, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
  2. l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare sulla carreggiata Nord;
  3. l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati sulla carreggiata Nord;
  4. l'istituzione del limite massimo di velocità di 20 Km/h;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presene ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Giuseppina GIANOTTI)