ORDINANZA N.401 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 22 H III.1.2 |
LOCALITĄ: Via Isonzo, 66 |
Su |
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del 7.2.2001 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
(Riserva di sosta ad uso handicappato) |
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GB/sa /revoca e istituzione/isonzo |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 785 del 14.7.93 che ha istituito il divieto di sosta dalle ore 12,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 580 rilasciato al titolare sul lato OVEST della via Isonzo per un posto auto, partendo da m. 2,00 a SUD del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 66 e procedendo verso SUD;
Vista la nota del 26.1.2001 con la quale il titolare chiede che il parcheggio in questione venga traslato il più vicino possibile verso il passo carrabile suddetto in quanto il medesimo incontra notevoli difficoltà nella manovra di parcheggio;
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti, chiede contestualmente la riserva di sosta permanente perché posto in quiescenza;
ORDINA:
In Via Isonzo
in Via Isonzo
l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 580 sul lato OVEST della via per un posto auto, immediatamente a SUD del n.c. 66;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
(Arch.Alessandro FARAGGIANA)