ORDINANZA N. 372

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 274 III.2.1

LOCALITÁ: Piazza della Repubblica

del 6.02.2001

CIRCOSCRIZIONE N.

 

FB /manif/an

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3, 16, e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 16.12.1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza n. 326, prot. 245 del 5/2/2001, con la quale si istituisce il consenso al transito e alla sosta al veicolo autorizzato dalle ore 7.00 del 6/2 alle ore 8.00 del 7/2/2001, in Piazza della Repubblica in prossimità del n.c. 30;

Vista la nota del 5/2/2001 con la quale il Sig. Ghiglia Agostino ha indicato una nuova data per l'occupazione di suolo pubblico con Tir per conferenza stampa di Alleanza Nazionale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. la revoca dell'ordinanza n. 326, prot. 245 del 5/2/2001, meglio specificata in premessa;

2) dalle ore 7.00 del 7/2 alle ore 8.00 del 8/2/2001

in Piazza della Repubblica, Settore Nord/Est in prossimità del n.c. 30

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:

l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della manifestazione;

ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;

sia garantito l'acceso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili;

con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del Sig. Ghiglia Agostino il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Giuseppina GIANOTTI)