ORDINANZA N. 369
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 271III.1.2LOCALITĄ Via Saluzzo, ecc.,
del06.02.2001CIRCOSCRIZIONE N. 1 - 8
lv24/manif/ilanabuk
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IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Divisione Servizi Culturali - Settore Eventi Culturali, tendente ad ottenere l'autorizzazione in occasione delle riprese del lungometraggio "Ilanabuk";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) il giorno 13 febbraio 2001
in:
- Via Saluzzo, ambo i lati, tratto: Via Donizzetti - Via Monti;
- Via Petrarca, ambo i lati, tratto: Via Belfiore - Via Saluzzo;
- Via Petrarca, ambo i lati, tratto: Via Nizza - Via Saluzzo;
- l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e con sosta consentita ai veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico, muniti di apposito logo;
B) nei giorni 14 e 15 febbraio 2001
1) in:
- Piazza Vittorio Veneto, carreggiata perimetrale SUD, ambo i lati, tratto: Via della Rocca - Via Bonafous;
- Via della Rocca, ambo i lati, tratto: Piazza Vittorio Veneto - Via Maria Vittoria;
- Via Maria Vittoria, ambo i lati, tratto: Via della Rocca - Via Bonafous;
- l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e con sosta consentita ai veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico, muniti di apposito logo;
2) in Piazza Vittorio Veneto, esedra SUD
- il consenso al transito e alla sosta ai veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico, muniti di apposito logo;
C) il giorno 16 febbraio 2001
in:
- Via Mazzini, ambo i lati, tratto: Via Fratelli - Calandra - Via della Rocca;
- Via Mazzini, ambo i lati, tratto: Via della Rocca - Corso Cairoli;
- Via della Rocca, ambo i lati, tratto: Via Mazzini - Via dei Mille;
- l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e con sosta consentita ai veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico, muniti di apposito logo;
- con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima delle riprese;
- conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;
- con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico dei signori Ladis Zanini e Marco Fusco i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento delle riprese sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, sarà a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE ESERCIZIO
Dott.ssa Giuseppina GIANOTTI