ORDINANZA N. 345

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 70

LOCALITĄ via Valperga Caluso

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 5.02.2001

GI/VARIE01/caluso

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizionale 8;

Vista l'ordinanza n. 2752 prot. 517 del 18.10.99, con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente con la sosta riservata esclusivamente ai veicoli di servizio della Polizia Giudiziaria presso l'Ispettorato Centrale - Repressione Frodi del Ministero per le Politiche Agricole, con esposizione sul lato interno del parabrezza del contrassegno di Stato, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD di via Valperga Caluso, a cavallo dei nn.cc. 30 e 30/E per n. 3 posti auto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Valperga Caluso

-la riduzione dell'orario di vigenza del divieto di sosta, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 7.00 alle ore 15.00, con le medesime modalità stabilite dall'ordinanza n. 2752 prot. 517 del 18.10.99, meglio specificata in premessa;

-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)