ORDINANZA N. 309

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 68

LOCALITĄ via Ruffini, corso Bolzano

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 31.01.2001

GI/VARIE01/bolzano

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 3843 prot. n. 665 del 29.11.2000, con la quale era stata istituita:

- al punto A), in corso Bolzano, sul lato EST della carreggiata EST, un'area riservata ai veicoli del Ministero dei Lavori Pubblici in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, sul lato EST, a partire da m 15 circa a SUD del f.f. SUD di via Ruffini e procedendo verso SUD per un tratto di m 45.00 circa;

- al punto B), in via Fratelli Ruffini, sul lato SUD, un'area riservata ai veicoli del Ministero del Lavori Pubblici con le analoghe modalità del punto A), nel tratto compreso tra la carreggiata laterale EST di corso Bolzano e via Guicciardini;

Atteso che l'art. 7 del codice della strada dà facoltà alle Amministrazioni Comunali di riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli di particolari categorie di utenti, tra cui coloro che espletano servizi di polizia stradale;

Stabilito che questa facoltà è esercitata qualora venga accertato che il funzionamento del servizio subirebbe un grave pregiudizio, per le difficoltà oggettive di utilizzo di agevoli spazi di sosta, tali da non consentire la necessaria e immediata disponibilità del veicolo;

Considerato che, nel caso di specie, la riserva di sosta a favore del Provveditorato Regionale alle OO.PP. era stata istituita nelle fasi transitorie di assestamento della regolamentazione della sosta nell'area di corso Bolzano e che, con l'ultimazione del parcheggio multipiano, si osserva ora una maggiore disponibilità di posti auto, anche in superficie;

Vista la comunicazione dell'Assessore al Territorio e Mobilità del 23 gennaio 2001;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Bolzano

B) in via Fratelli Ruffini

tratto: carreggiata laterale EST di corso Bolzano - via Guicciardini

C) la revoca dell'ordinanza n.3843 prot. 665 del 29.11.2000, meglio specificata in premessa;

D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)