ORDINANZA N. 221
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n.163III.2.7LOCALITĄ: Via Balbis
del24.01.2001CIRCOSCRIZIONE N. 4
lv/steccato/bal
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3. 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
- Vista la richiesta del Sig. Santagata Giancarlo, relativa all'occupazione di suolo pubblico con steccato;
- Considerato che la posa in opera di steccato per cantiere edile, che riduce notevolmente la sezione utile della carreggiata, provoca intralcio grave al traffico e alla circolazione veicolare;
- Atteso che per ovviare alla suddetta difficoltà occorre modificare la vigente disciplina della circolazione adottando i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
Per giorni 40
a far tempo dalla data del presente provvedimento
In Via Balbis, su ambo i lati, per mq 14 circa a Sud di Via Pinelli
- l'istituzione del divieto di fermata;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Settore Procedure Amm.ve Edilizie e alla predisposizione di adeguata segnaletica per convogliare il transito pedonale sul lato opposto;
- la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la rimozione temporanea della segnaletica tuttora vigente ad avvenuto smantellamento dello steccato, sarà a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori.
AVVERTE
- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE ESERCIZIO
Dott.ssa Giuseppina Gianotti