ORDINANZA N. 203 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 148 III.1.2 |
LOCALITĄ:Via Mercantini n. 9 |
Via Meucci n. 7 |
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del 22.01.01 |
CIRCOSCRIZIONE N.1 |
(Riserva di sosta ad uso handicappato) |
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GB/sa /revoca e istituzione/mercantini 9 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n.626 prot.4820/2/67 del 13.7.90 che ha istituito il divieto di sosta dalle dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 98 rilasciato alla titolare sul lato EST della via Mercantini per un posto auto, immediatamente a NORD del n.c. 9;
Vista la nota del 31.10.2000 con la quale la titolare del contrassegno ha comunicato l'avvenuto spostamento di località di sede lavorativa di via Mercantini n. 9 a via Meucci n. 7;
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo della Polizia Municipale,.presso via Meucci n.7, in seguito al quale risulta che: l'ingresso della struttura ove presta la propria attività è stato recentemente abilitato all'accessibilità delle persone disabili;
ORDINA:
In Via Mercantini
in Via Meucci
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7,00 alle ore 24,00 compresi i festivi con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 98 rilasciato alla titolare sul lato SUD della via per un posto auto, in prossimità del n.c.7;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Giuseppina GIANOTTI)