ORDINANZA N. 129
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 94III.2.7LOCALITĄ: Via C. Lombroso
del16.01.2001CIRCOSCRIZIONE N. 8
LV/steccato/lombroso
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
- Vista la richiesta del Sig. Crea Guglielmo - legale rappresentante della ISIM s.p.a., relativa alla occupazione di suolo pubblico con ponteggio e steccato;
- Considerato che la posa in opera di steccato per cantiere edile, che riduce notevolmente la sezione utile della carreggiata, provoca intralcio grave al traffico e alla circolazione veicolare;
- Atteso che per ovviare alla suddetta difficoltà occorre modificare la vigente disciplina della circolazione adottando i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
Per giorni 30
A far tempo dalla data del presente provvedimento
In Via C. Lombroso, lato Nord, per un tratto di m 20 circa in prossimità del n.c. 27
- l'istituzione del divieto di fermata;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Settore Procedure Amm.ve Edilizie alle seguenti condizioni:
- un marciapiede provvisorio di m 1,00 lungo lo steccato;
- che sia garantita una corsia veicolare minima di m 3,50;
- segnaletica di cantiere adeguata;
- la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la rimozione temporanea della segnaletica tuttora vigente ad avvenuto smantellamento dello steccato, sarà a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori.
AVVERTE
- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE ESERCIZIO
Dott.ssa Giuseppina Gianotti