ORDINANZA N. 102

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 29

LOCALITĄ via Sant'Anselmo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 12.01.2001

AS/gi/VARIE01/anselmo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione dell'incaricato della sicurezza della Comunità Ebraica di Torino;

Stabilito che occorre assumere alcuni provvedimenti di viabilità, al fine di favorire una più incisiva sorveglianza da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri, sentiti in merito la Prefettura e la Questura di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di sicurezza pubblica, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Sant'Anselmo

  1. l'istituzione del divieto di fermata per tutti i veicoli, su tutta la sede stradale della via, compresi i marciapiedi, con la rimozione coatta dei veicoli per i motivi di sicurezza precisati in premessa :

  1. sul lato EST, dalla via Galliari alla p.tta Primo Levi, compresa, e per un tratto di m 3.00 partendo dal f. marciapiede SUD di via Galliari verso SUD;
  2. sul lato OVEST, dalla via Galliari alla via San Pio V e per un tratto di m 3.00 partendo dal f. marciapiede SUD di via Galliari verso SUD;

  1. la revoca del punto 1), lettere c) e d), dell'ordinanza n. 1665 del 28.10.94, che istituiva il divieto di sosta permanente con la rimozione coatta, rispettivamente:

3)la revoca del secondo capoverso del punto 1) dell'ordinanza n. 737 del 27/04/95, che istituiva il divieto di sosta permanente con la rimozione coatta su ambo i lati della via per un tratto di m 3.00 dal filo marciapiede SUD di via Galliari verso SUD;

  1. la revoca del punto 1) A dell'ordinanza n. 1948, che istituiva il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta, sul lato OVEST della via, partendo da m 3.00 a NORD dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 8 e sino al filo marciapiede SUD di via Pio V;
  2. la revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 2052 del 18.12.95, che istituiva il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta, sul lato EST della via, nel tratto: dal f.f. SUD al f.. NORD di via San Pio V (p.tta Primo Levi),

6)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)