ORDINANZA N. 74

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 20

LOCALITĄ Via Bologna

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 11.01.2001

LB/VARIE00/bologna

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 1030 prot. n. 948 del 16.10.91 che istituiva il senso unico di circolazione veicolare da OVEST verso EST in via Padova nel tratto compreso tra largo Palermo e via Perugia, eclusi;

Vista l'ordinanza n. 682 prot. n. 162T del 7.4.98 con la quale veniva revocato il senso unico di circolazione veicolare in via Padova per un tratto di m 10 dall'intersezione OVEST con via Bologna;

Stabilito che nel suddetto tratto di via i veicoli diretti al passo carrabile contraddistinto con il n.c. 23/A devono potervi accedere in sicurezza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Via Bologna

  1. l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a sinistra per i veicoli che percorrono la semicarreggiata NORD della via all'intersezione con via Padova, fatta eccezione per i veicoli diretti al passo carrabile contraddistinto con il n.c. 23/A;
  2. l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la semicarreggiata SUD della via all'intersezione con via Padova, fatta eccezione per i veicoli diretti al passo carrabile contraddistinto con il n.c. 23/A;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)