ORDINANZA N. 64
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE ESERCIZIO
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Prot. n.45III 2.4LOCALITĄ: Via Nizza
del10.01.2000CIRCOSCRIZIONE N.9
FB/ /lavori pubblici circ/nizza sangone 3
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IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta dell'Azienda Po Sangone , relativa ai lavori di costruzione canale fognatura nera;
Atteso che per interesse pubblico devono eseguirsi lavori interessanti la carreggiata stradale dell'interno 389 di Via Nizza;
Dato atto di quanto concordato nella Riunione di Servizio, tenutasi in merito in Sala C.I.E. il 8/1/2001;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
Sino al 28/2/2001
A far tempo dalla data del presente provvedimento
Nell'interno 389 di Via Nizza, tratto: Via Genova - Via Nizza
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta permanente su ambo i lati, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita segnaletica di preavviso;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, sarà a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE ESERCIZIO
Dott.ssa Giuseppina Gianotti