CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità -
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel
giorno di domenica 14 gennaio 2001
IL SINDACO
Visto l'art. 7 del Codice della Strada
approvato con D. Lgs. n. 30/4/1992 n. 285, con il quale si dà
facoltà ai comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la
circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti;
Visto il Decreto 15/4/1994 del Ministro
dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità relativo
a "Norme tecniche in materia di livelli e stati di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree
urbane, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 24/5/1988, n. 203, e
dell'art. 9 del D.M. 20/5/1991;
Rammentato che negli ultimi mesi sono
pervenute diverse comunicazioni dell'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del Piemonte, relative ai dati sulla qualità
dell'aria, dai quali si è riscontrato che, nell'ambito dell'area
metropolitana torinese, sono presenti in atmosfera alte
concentrazioni di sostanze inquinanti;
Dato atto che i problemi connessi alla
qualità dell'aria e le possibili conseguenze dell'inquinamento
atmosferico sulla salute dei cittadini, destano preoccupazione
tra l'opinione pubblica e, conseguentemente, rappresentano un
terreno obbligato sul quale le Amministrazioni pubbliche sono
necessariamente tenute ad impegnarsi concretamente, anche per
sperimentare nuove soluzioni che, almeno in parte, possano
contribuire ad attenuare la portata di tali fenomeni;
Visto lart. 50 comma 5 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lart. 42 dello Statuto della
Città di Torino;
ORDINA
- che a partire dalle ore 14 alle ore
19 del giorno domenica 14 gennaio 2001 su tutto il
territorio cittadino è vietata la circolazione dinamica
dei veicoli mossi da motore a combustione interna a
qualsiasi uso destinati, con esclusione delle seguenti
vie:
- i tratti delle autostrade o
delle tangenziali insistenti sul territorio
cittadino;
- tutte le strade della collina
fino al confine dei corsi Moncalieri, Giovanni
Lanza, Quintino Sella, via Lomellina, via Monteu
da Po, corso Casale e corso Chieri (i corsi e le
vie di confine sono invece compresi nel divieto);
- le vie che permettono di
raggiungere i parcheggi di piazzale Caio Mario
per i veicoli provenienti dagli svincoli della
tangenziale Sud, e più precisamente: corso
Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) -
corso Orbassano (tratto confine / Settembrini) -
corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza
Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione
Sovietica;
- le vie che permettono di
raggiungere i parcheggi dello Stadio delle Alpi
per i veicoli provenienti dagli svincoli della
tangenziale Nord, e più precisamente: corso
Regina Margherita (tratto Cossa / confine)
via Sansovino (tratto Cirene / Molise) - corso
Molise - strada Altessano (tratto Grosseto /
confine) - strada Pianezza (tratto Molise confine)
- corso Grande Torino - strada Druento (tratto
Grande Torino Altessano) via Stampini -
strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo
superstrada per Caselle a corso Ferrara;
- le vie che permettono di
raggiungere i parcheggi siti in corso Giulio
Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio
Cesare angolo corso Romania per i veicoli
provenienti dagli svincoli autostradali, e più
precisamente: strada Cuorgnè corso
Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania
corso Romania.
- Fanno eccezione, e quindi possono
circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:
- Taxi di turno, autobus in
servizio di linea, autobus e autoveicoli in
servizio di noleggio con conducente;
- veicoli delle Forze Armate e
degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili
del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di
emergenza e della Protezione Civile in servizio;
- veicoli utilizzati per il
trasporto di portatori di handicap;
- Fanno inoltre eccezione le seguenti
tipologie accompagnate da adeguata documentazione:
- veicoli utilizzati per il
trasporto di persone sottoposte a terapie od
esami indispensabili ed indifferibili in grado di
esibire relativa certificazione medica o
prenotazione;
- veicoli delle aziende e degli
enti di servizio pubblico in pronto intervento
dei quali sia dimostrata la funzione e la
destinazione ad interventi tecnico-operativi
indilazionabili;
- veicoli di operatori sanitari
ed assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano
che dichiari che loperatore è di turno o
di reperibilità nellorario del blocco,
infermieri iscritti allAlbo Professionale
nellesercizio delle loro funzioni;
- veicoli utilizzati da
lavoratori dipendenti che iniziano o terminano l'attività
lavorativa in orari o luoghi in cui non è
disponibile il servizio di trasporto pubblico,
con certificazione del datore di lavoro o
equivalente;
- veicoli al servizio di testate
televisive con a bordo i mezzi di supporto, di
ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.;
- veicoli utilizzati da società,
lavoratori autonomi o dipendenti che devono
assicurare, anche di domenica, servizi
manutentivi di emergenza (ascensori, caldaie,
sistemi informatici, ecc.) con documentazione
adeguata;
- veicoli di residenti in altre
regioni italiane o all'estero muniti della copia
scritta della prenotazione o della ricevuta
alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo
e i confini della città.
- veicoli delle Associazioni o
Società sportive o utilizzati da iscritti ad
Associazioni o Società sportive con
dichiarazione del Presidente indicante luogo e
orario della manifestazione sportiva nella quale
l'iscritto è direttamente impegnato e che
comporta spostamenti extracomunali. Veicoli
utilizzati da arbitri o direttori di gara o
cronometristi con dichiarazione del Presidente
della rispettiva Federazione indicante luogo e
orario della manifestazione sportiva nella quale
l'iscritto è direttamente impegnato e che
comporta spostamenti extracomunali. Le deroghe
del presente punto sono concesse limitatamente ai
veicoli catalizzati conformi alla direttiva 91/441/CEE
e successive o i veicoli diesel ecologici
conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive e
i veicoli alimentati a GPL o metano;
- veicoli di incaricati dei
servizi di pompe funebri e furgoni per consegna
feretri;
- veicoli utilizzati da
sacerdoti o ministri del culto di qualsiasi
confessione per le funzioni del proprio ministero,
muniti di contrassegno di colore giallo e recante
il timbro della Città di Torino;
- veicoli utilizzati per il
trasporto di persone che partecipano a battesimi,
comunioni, matrimoni, cresime, fornite di
adeguata documentazione, limitatamente alle auto
catalizzate conformi alla direttiva 91/441/CEE e
successive o i veicoli diesel ecologici conformi
alla direttiva 94/12/CEE e successive e i veicoli
alimentati a GPL o metano;
- veicoli o mezzi dopera
per i quali sono state precedentemente rilasciate
autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico -
Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi
Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o
autorizzati con nulla osta della Polizia
Municipale per quanto concerne le operazioni di
trasloco;
- veicolo di imprese che
eseguono lavori urgenti per conto del Comune di
Torino o per conto di Aziende di sottoservizi,
forniti di adeguata documentazione dell'Ente per
cui lavorano;
- veicoli utilizzati per il
rifornimento di medicinali;
- veicoli per il trasporto di
pasti per il rifornimento di mense ospedaliere,
case di riposo per anziani o singole comunità;
- veicoli adibiti al trasporto
di cose di venditori ambulanti con autorizzazione
ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in
possesso di regolare licenza ambulante e
occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore
Commercio;
L'orario ed il tragitto per cui è
consentito circolare devono essere congrui con la motivazione
dell'esonero.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con
la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la
sanzione amministrativa di Lire 127.020 da pagarsi entro 60
giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da
Lire 127.020 a Lire 508.070) per inosservanza del divieto di
circolazione.
AVVISA
che a norma dellart. 3, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso
di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte;
Il presente provvedimento diventa
immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, lì 10 gennaio 2001
Il Sindaco
Prof. Valentino Castellani