ORDINANZA N. 57

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 15

LOCALITĄ Via Montemagno

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 9.01.2001

LB/VARIE00/mont-scuolabus

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 1247 prot. n. 1173 del 24.08.94, con la quale veniva istituito al punto 1), il divieto di sosta, nei giorni feriali, sul lato SUD di via Montemagno per un tratto di m 30 ad EST del f.f. EST di via Gassino, con sosta consentita esclusivamente agli scuolabus;

Vista la richiesta del Circolo Didattico "G. Gozzi";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Montemagno

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20 dei giorni feriali, con fermata consentita agli scuolabus sul lato SUD della via, a partire da m 20.00 circa ad EST del protendimento ideale del f.m. EST di via Gassino per un tratto di m 30.00 circa, con disposizione "in fila";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 1247 prot. n. 1173 del 24.8.94, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del provvedimento di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)