ORDINANZA N. 35

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

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Prot. n. 6LOCALITĄCorso Principe Oddone

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 5.01.2001LB/VARIE00/oddone

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IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 1589 prot. n. 285 del 29.05.2000 che istituiva il divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente ai veicoli adibiti a trasporto disabili, muniti di simbolo di accessibilità, per effettuare la salita e la discesa, sul lato EST di corso Principe Oddone, in corrispondenza del n.c. 92, per un tratto di m 6.00 con disposizione "in fila";

Vista la richiesta della Comunità l'Aquilone;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO