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ORDINANZA N. 34 |
CITTA' DI
TORINO
Prot. n. 4 |
LOCALITA' Via Terraneo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
del 05.01.2001 |
LB/VARIE00/terraneo |
Visto
l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo
18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la segnalazione della Direzione Didattica "Padre
Gemelli" che evidenzia la situazione di pericolo derivante dalla velocità
sostenuta delle auto che transitano nel tratto di via oggetto del
provvedimento;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse
inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo;
in Via
Terraneo
a)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto: via Viarigi - via
Valdellatorre, escluse;
b)
la
posa in opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, a m 25.00 circa a SUD del f.f. SUD
di via Valdellatorre;
c)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati
mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come
indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, rispettivamente:
-
sulla
semicarreggiata OVEST a m 9.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Valdellatorre;
-
sulla
semicarreggiata EST a m 40 circa a SUD del f.f. SUD di via Valdellatorre;
d)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, del
dosso e dei rallentatori di velocità, in relazione alla loro natura, al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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