ORDINANZA N. 32
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 3 |
LOCALITĄ via Giolitti |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 5.01.2001 |
GI/VARIE00/giolitti2 |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la segnalazione del Settore Suolo Pubblico Gestione;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Giolitti
1)l'istituzione del divieto di sosta permanente, sul lato NORD della via, con sosta riservata nelle apposite rastrelliere alle biciclette, motocicli e ciclomotori, immediatamente ad EST del n.c. 1 per un tratto di m 25.00 circa procedendo verso EST e a m 10.00 ad OVEST del f. passo carrabile OVEST contrassegnato dal n.c. 1 per un tratto di m 5.00 circa,
2)la revoca del punto 3) dell'ordinanza n. 1756 prot. 384 del 13.08.98, con la quale veniva istituita un'area riservata ai motocicli, per un tratto di m 15, sul lato NORD della via, nel tratto compreso tra i nn.cc. 1/H e 1;
3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO