ORDINANZA N. 31

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 2

LOCALITĄ via Alfieri

 

CIRCOSCRIZIONE N.1

del 5.01.2001

GI/VARIE00/alfieri

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la richiesta della Polizia di Stato - Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Piemonte e Valle d'Aosta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Alfieri

1)l'istituzione del divieto di sosta permanente, sul lato NORD della via immediatamente ad EST del n.c. 10 per un tratto di m 12.00 circa, con sosta riservata "in fila", ai veicoli della Polizia di Stato in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno di cui si allega un esemplare, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

2)la revoca del punto 3) dell'ordinanza n. 1847, prot. 1732 del 6.12.1994 con la quale veniva istituita la sosta a pagamento con disposizione "in fila" su ambo i lati della via, limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO