CITTÀ DI TORINO
RINNOVO DELLE CARTE D'IDENTITÀ
IL SINDACO
- Visto l'art. 290 del Regolamento per l'esecuzione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
n R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- vista la legge 18 febbraio 1963 n. 224 "Modifica all'art.
3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18giugno 1931 n. 773";
- vista la legge 30 settembre 1993, n. 388 "Ratifica
ed esecuzione della convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen del 14 giugno 1985";
- vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure
urgenti per Io snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio
1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle
pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica"
ricorda
- che la carta d'identità, avente validità cinque anni,
costituisce mezzo di identificazione personale ed è
titolo valido per l'espatrio, per i cittadini Italiani,
negli Stati membri della Comunità Europea ed in quelli
con i quali vigono particolari accordi bilaterali;
- che la stessa è altresì titolo valido per la libera
circolazione nei paesi aderenti all'Accordo di Schengen.
Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza
nazionale, un Paese può, previa consultazione degli
altri Paesi aderenti, decidere che per un periodo
limitato siano effettuati controlli di frontiera
nazionali adeguati alla situazione;
- che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai
gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui
all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
della carta d'identità, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nella carta d'identità
esibita;
- che non è più necessaria l'indicazione dello stato
civile nella carta d'identità, tranne il caso in cui sia
il diretto interessato a richiederlo. In questo caso l'indicazione
sarà "stato libero" per i celibi, nubili,
vedovi e vedove oppure "coniugato";
- che la sottoscrizione in calce alla dichiarazione
prevista dalla normativa vigente (D.P.R. 6.8.1974 n. 649)
per la validità all'espatrio della carta d'identità non
è soggetta ad autenticazione, per il sopravvenuto
disposto della Legge 191/98 ed è pertanto esente dall'imposta
di bollo;
- che per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio,
ai minori di anni diciotto o agli interdetti o agli
inabilitati, tale dichiarazione è resa da coloro che
esercitano la potestà o la tutela o la curatela sull'incapace.
In conseguenza di quanto sopra,
invita
i cittadini che siano sprovvisti di carta d'identità o siano
titolari di carta d'identità scaduta a richiederne il primo
rilascio o il rinnovo presso gli sportelli dell'Anagrafe centrale
o degli Uffici anagrafici di Circoscrizione,
avverte
- che per ottenere il rilascio della carta d'identità
occorre presentarsi personalmente con tre fotografie a
mezzo busto, recenti e a capo scoperto; i cittadini
stranieri devono inoltre presentare il permesso di
soggiorno non scaduto;
- che per il rinnovo, effettuabile a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza occorre
inoltre consegnare la carta scaduta;
- che per il rinnovo a seguito di furto o
smarrimento è necessario produrre la relativa
denuncia, rilasciata dall' Autorità di pubblica
sicurezza.
La consegna della carta d'identità è immediata su
restituzione della carta di identità scaduta o su esibizione
di altro idoneo documento di riconoscimento (passaporto, patente,
tessere personali di riconoscimento rilasciate da Autorità dello
Stato, ecc.); in assenza ditale requisito, la consegna avviene a
domicilio, da parte dei Vigili Urbani previo accertamento dell'identità
del richiedente.
Il diritto fisso per la carta d'identità è di L.10.000 più
L.500 per diritto di segreteria.
Torino, gennaio 2001
Il
Segretario Generale
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Il Sindaco
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