Prot. n. 9III.2.1LOCALITĄ: C.so Vittorio Emanuele II ecc..
Del3/1/2001CIRCOSCRIZIONE N. 1
FB\manif\speciale tribunali
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta dell'A.T.M., in occasione del servizio della linea 87 "speciale tribunali";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
Dal 13/1 al 16/6/2001
in:
C.so Vittorio Emanuele II, lato Nord della carreggiata laterale Nord, per un tratto di m 30 ad Ovest di Via Principi D'Acaja per capolinea 87;
l'istituzione del divieto di fermata, fatta eccezione per i veicoli A.T.M.;
in:
C.so Matteotti, lato Sud della carreggiata Sud, tratto: nn.cc. 55-53;
C.so Matteotti. Lato Nord della carreggiata Nord, tratto: Via Petrocchi - n.c. 42;
Via Del Carmine, lato Nord, tratto: Piazza Savoia - n.c. 2;
l'istituzione del divieto di fermata, fatta eccezione per i veicoli A.,T.M. per la salita e discesa dei passeggeri;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'attivazione del servizio linea 87;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, sarà a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.