Ordinanza n. 4158 Prot. N. 26675/I/8/4 del 29.12.2000

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
Settore Commercio

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 23.04.1999 n. 8, Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva per carburanti per autotrazione;

- Visto l'art. 19 della predetta Legge che attribuisce ai Comuni della Regione Piemonte la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, e che impone la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza;

- Visto l'art. 20 che fissa per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali in 52 ore, e che attribuisce ai Comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo, la fissazione degli orari secondo le seguenti modalità:

a) dalle ore 5.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
b)
dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00;
c) dalle ore 7.00
alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
d) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
e) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.30;
f)
dalle ore 7.30 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
g) dalle ore 6.30
alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30;
h) dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30;

- Visto l'art. 22 della predetta Legge Regionale, che in merito ai turni di riposo stabilisce che nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali debba essere determinata un'apertura di impianti nella misura di almeno il 25 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale e che attribuisce ai Comuni la determinazione della turnazione del riposo infrasettimanale, da effettuarsi a scelta del gestore, comunque nelle ore pomeridiane, prevedendo inoltre che gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendano l'attività nell'intera giornata del lunedi e nel caso in cui questo sia festivo la sospendano nel primo giorno feriale successivo;

- Visto l'art. 23, che in merito al servizio notturno, stabilisce che possa essere svolto dalle ore 22.30 alle ore 6.30 del giorno successivo, nel rispetto dei turni domenicali e festivi, sottoponendolo a una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio;

- Visto l'art. 24 che consente ai Comuni di derogare alla suddetta disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonchè per esigenze di carattere stagionale o turistico;

- Visto l'art. 25 il quale prevede che la sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, è autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d'intesa con i titolari degli impianti; i Comuni autorizzano in modo da assicurare il servizio all'utenza;

- Ritenuto di dover provvedere in via transitoria e fino alla definizione di un accordo con le organizzazioni di categoria

DISPONE

in via transitoria e fino alla definizione degli accordi con le organizzazioni di cui sopra quanto segue:

- per quanto riguarda gli orari di apertura, di confermare nel caso in cui non venga fatta comunicazione alcuna da parte del singolo gestore, l'orario precedentemente praticato, purchè rientri in una delle fasce di cui all'art. 20 della L.R. 8/1999. La scelta eventuale di una delle opzioni di cui alle lettere da a) ad h) della premessa è fatta mediante comunicazione da parte dei gestori all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio;

- di determinare la turnazione nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali secondo i turni A, B, C e D, riportata nell'allegato A alla presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sono tenuti a sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedi, e, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo;

- di determinare che la turnazione del riposo infrasettimanale sia da effettuarsi da un numero di impianti non inferiore al 25 per cento in modo da non creare pregiudizi all'utenza. La turnazione è effettuata sempre in riferimento alle ore pomeridiane, secondo la calendarizzazione riportata nell'allegato B;

- di subordinare l'effettuazione del servizio notturno a preventiva autorizzazione comunale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 23 della L.R. 8/1999. E' fatta salva la possibilità di apertura notturna per i gestori già a tal fine autorizzati;

- di fissare il calendario dei turni ferie degli impianti di distribuzione di carburanti per l'anno 2001 con le seguenti modalità:

1° turno di ferie: da mercoledi 1 agosto a mercoledi 15 agosto compreso - TURNI A - B;
2° turno di ferie:
da giovedi 16 agosto a giovedi 30 agosto compreso - TURNI C - D.

La chiusura infrasettimanale del sabato pomeriggio è sospesa:

1) nel periodo dal 1 agosto al 15 agosto per i punti vendita dei turni C e D
2) nel periodo dal 16 agosto al 30 agosto per i punti vendita dei turni A e B. 

La turnazione si effettuerà come riportato nel seguente prospetto:

 

TURNO A

TURNO B

TURNO C TURNO D
APERTURA
SABATO
POMERIGGIO
SABATO 18 SABATO 25 SABATO 18
SABATO 25
SABATO 4
SABATO 11
SABATO 4
SABATO 11
APERTURA
FESTIVA
DOMENICA 19 DOMENICA 26 DOMENICA 5
MERCOLEDI 15
DOMENICA 12
CHIUSURA
INFRASETTIMANALE
OBBLIGATORIA
LUNEDI 20 LUNEDI 27 LUNEDI 6 LUNEDI 13

Dopo il periodo feriale viene ripristinata la normale turnazione con le seguenti modalità:

- sabato 1 settembre in servizio i turni A e D;
- domenica 2 settembre in servizio il turno D.
- è fatta comunque salva la possibilità di presentazione di domanda (in carta da bollo da £ 20.000) di variazione del turno ferie assegnato, che verrà valutata in modo tale da assicurare comunque il servizio all'utenza;

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si applicano le norme della citata L.R. 23 aprile 1999, n.8, e quelle vigenti in materia.

Torino, 29.12.2000

Il Direttore