Ordinanza n° 4075
Prot. N° 55523
Testo in formato Word

CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza sul controllo obbligatorio delle emissioni dei veicoli a motore

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada", e segnatamente l'art. 7, il quale, tra l'altro, dispone che, nei centri abitati, i Comuni possono con Ordinanza del Sindaco limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; l'art. 79 "Efficienza dei veicoli a motore...", in cui, oltre ad evidenziare l'obbligo a garantire la massima efficienza degli autoveicoli anche per contenere l'inquinamento atmosferico, si prevede la possibilità di avvalersi, per effettuare i controlli ai motori, di officine private appositamente autorizzate.

Visto il DPR 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada" art. 237 e l'Appendice VIII° al Titolo III°, in relazione all'efficienza dei veicoli ed in particolare il punto f) "emissioni inquinanti", in cui si fa riferimento alla direttiva CEE 92/55.

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 15 aprile 1994 (in G.U. 10.05.1994 n° 107) con il quale sono stati definiti i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, con obbligo di adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma.

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 28 febbraio 1994 (in G.U. 5.03.1994 n° 53) con cui sono state individuate le imprese abilitate ai controlli, le quali devono essere iscritte nel registro di cui all'art. 2 della Legge 5 febbraio 1992 n° 122, nelle sezioni "meccanica motoristica" o "elettrauto"; tale decreto all'art. 2 stabilisce, altresì, le modalità di esecuzione dei controlli, l'attestazione dell'avvenuto controllo (valida su tutto il territorio nazionale) mediante rilascio di apposito bollino autoadesivo (bollino blu).

Visto che i parametri di riferimento sono quelli del D.M. 5.02.1996 del Ministero Trasporti "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/55/CEE".

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente 21 aprile 1999 n. 163 "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione", art. 1, comma 3.

Vista la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 che disciplina l'emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione.

Visto l'art. 104 del D.P.R. n° 616/77.

Vista la legge 23 dicembre 1978 n° 833.

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5.

Visto l’art. 67 dello Statuto della Città di Torino.

Preso atto che nel periodo di applicazione del Decreto Ministeriale del 12 novembre 1992, i livelli di attenzione sono stati superati in numerose occasioni e sono stati emessi, diversi provvedimenti sindacali di limitazione della circolazione veicolare.

Preso atto che con deliberazione del Commissario Straordinario del 5 marzo 1993 (mecc. n° 9301938/21), era stato adottato il "Piano di Intervento Operativo" ove in particolare al punto 1.20 era prevista l'introduzione nella Città di Torino del controllo obbligatorio delle emissioni dei veicoli, mediante idonea certificazione rilasciata da officine convenzionate, limitatamente all'area ZTL.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Municipale in data 23.11.1993 (mecc. N° 9309954/21) tale obbligo veniva esteso a tutta la città, e che successive ordinanze stabilivano i tempi e i modi di esecuzione dei controlli.

Considerata l'incidenza che il traffico autoveicolare assume per la formazione degli inquinanti.

Considerato che non sarà possibile conseguire un sensibile miglioramento della qualità dell’aria urbana unicamente attraverso la diffusione dei post-combustori catalitici sugli autoveicoli di nuova immatricolazione, se non verrà parimenti garantita la periodica manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli in circolazione, in modo da minimizzare l’emissione di inquinanti.

Visto la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000, e segnatamente l’allegato 5.1 "Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale".

Considerata a tal fine necessaria la riconferma, con le opportune modifiche, dei provvedimenti che hanno, in passato, reso obbligatoria l'effettuazione di periodici controlli di manutenzione degli apparati di alimentazione e combustione, per la tutela della salute pubblica.

Ritenuto opportuno stabilire che i soggetti non obbligati a sottoporsi al controllo dei gas di scarico ed all'esposizione del relativo bollino blu siano i seguenti:

  1. veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici);
  2. autovetture registrate come storiche;
  3. autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;

INVITA

tutti i proprietari di autoveicoli circolanti in Torino a provvedere alla costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli stessi onde limitare, al minore livello possibile, l'emissione di gas inquinanti;

ORDINA

  1. Nell'ambito del centro abitato del territorio comunale di Torino fino al 30 giugno 2001, fatta eccezione per i tratti autostradali che lo attraversano, è vietata la circolazione degli autoveicoli di proprietà di persone o Enti aventi residenza o sede nella provincia di Torino, con massa complessiva sino a 3,5 t., che non siano in condizione di garantire la rispondenza delle emissioni in atmosfera dei gas di scarico ai limiti richiamati dall'art. 2 del Decreto Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1996 "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/55/CEE".
    Tale rispondenza deve essere dimostrata, a seguito di specifico controllo delle emissioni dei gas di scarico, tramite idonea certificazione e con l'esposizione, sul parabrezza dell'autoveicolo, dell'apposito bollino autoadesivo, conforme al modello del DM 28 febbraio 1994 (bollino blu).
    Il controllo di cui al precedente capoverso sarà annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988 e semestrale per gli autoveicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1988.
    I predetti autoveicoli, muniti di contrassegno, non si intendono autorizzati in deroga a limitazioni della circolazione, adottate o in via preventiva oppure a fronte di episodi acuti di inquinamento, quali il raggiungimento dello stato di attenzione e/o di allarme di cui al disposto del D.M. 15/04/94 e del D.M. 25/11/94.
  2. Sono obbligati a sottoporsi al controllo ed all'esposizione del relativo bollino blu tutti gli autoveicoli, con massa complessiva sino a 3,5 t., immatricolati da oltre quattro anni (Direttiva 7 luglio 1998 del Ministero dei Lavori Pubblici). Visto che in base a quanto disposto dall’art. 6 della succitata direttiva, il bollino blu viene rilasciato all'atto della revisione, considerato che la prima revisione deve essere effettuata entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, e successivamente ogni due anni, ne consegue che il controllo obbligatorio dei gas di scarico su richiesta dei proprietari degli autoveicoli deve essere effettuato negli anni in cui non si effettua la revisione. Le scadenze dei controlli obbligatori sui gas di scarico sono fissate con lo stesso meccanismo della revisione, è cioè entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
  3. La validità del bollino blu è semestrale per tutti gli autoveicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988 ed annuale per tutti gli autoveicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 (art. 7 Direttiva 7 luglio 1998 del Ministero dei Lavori Pubblici).
  4. Sono esclusi dall'obbligo di sottoporsi al controllo ed all'esposizione del relativo bollino blu:
    1. veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici);
    2. autovetture registrate come storiche;
    3. autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;
  5. I valori massimi per le emissioni, ai sensi del Decreto Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1996, a cui le ditte di autoriparazione aderenti dovranno tendere nella fase di messa a punto degli autoveicoli, sono quelli sotto riportati:
    TIPOLOGIA DEGLI AUTOVEICOLI
    VALORI CEE
    1. Autoveicoli dotati di motore con accensione a scintilla 
    % CO
    dotati di convertitore catalitico a circuito chiuso, a tre vie, con regolazione a sonda lambda, misurazione con motore al regime di 1000 g/m 
    misurazione con motore al regime di 2000 g/m
    0,5

    0,3

    immatricolati o messi per la prima volta in circolazione dopo il 1° ottobre 1986 

    3,5

    immatricolati o messi per la prima volta in circolazione prima del 1° ottobre 1986 

    4,5

    2. Autoveicoli dotati di motore ad accensione per compressione (DIESEL) 

    OPACITÀ

    DIESEL aspirato coefficiente di assorbimento K= 2,5 m-1 

    65% MAX

    DIESEL turbocompresso coefficiente di assorbimento K = 3,0 m-1 

    70% MAX

  6. Il controllo si intende superato positivamente se effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente e nei limiti dei valori indicati nel precedente punto in caso contrario si dovrà provvedere alla ripetizione del controllo fino ad esito favorevole, dopo i necessari interventi di manutenzione. L'attestato di superamento del controllo è costituito dall'apposita scheda numerata (con allegato, lo stampato emesso dallo strumento di misura). L'attestazione di controllo, firmata dall'operatore, dovrà riportare senza cancellazioni il numero di targa del veicolo, la data di effettuazione del controllo e la ragione sociale della ditta esecutrice; l'attestato dovrà essere conservato sull'autoveicolo per tutto il periodo di validità ed esibito a richiesta dei competenti organi di controllo; inoltre, dovrà essere apposto sul parabrezza dell'autoveicolo, in modo visibile, il relativo bollino blu autoadesivo.
  7. Le ditte artigianali e commerciali del settore, che svolgono l'attività di autoriparazione e che intendano essere autorizzate all'effettuazione dei controlli con rilascio di attestato valido ai fini della presente ordinanza, devono essere iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992 n° 122, nelle sezioni "meccanica motoristica" o "elettrauto", ai sensi del decreto del Ministro dei Trasporti del 28 febbraio 1994. Le suddette ditte devono presentare domanda al Sindaco indicando: ragione sociale, indirizzo, N° iscrizione alla Camera di Commercio, N° iscrizione al R.I.A. e allegare fotocopia del certificato di omologazione del Ministero dei Trasporti, ai sensi del DM 628/96, della strumentazione di controllo posseduta. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione è indispensabile il possesso di analizzatori omologati ai sensi del D.M. 628/96.
    Devono inoltre: a) trasmettere copia del certificato rilasciato dalla ditta fornitrice dello strumento o da tecnici abilitati, attestante la calibrazione avvenuta in data non anteriore a mesi 12; b) dichiarare che l'impresa si impegna a sottoporre la propria strumentazione ad una costante manutenzione e ad una calibrazione almeno annuale; c) osservare le prescrizioni contenute nell'ordinanza ai precedenti punti 3) e 4); d) accettare il disciplinare sottoscritto all’atto della domanda di autorizzazione, compresa l'applicazione della tariffa fissata per il controllo nel valore massimo di L. 20.000 ( I.V.A. inclusa).
    Il comune rilascia l'autorizzazione di cui alla Direttiva Ministero LL.PP. 7.7.98 e un apposito contrassegno conforme al modello allegato alla suddetta direttiva, che deve essere esposto all'esterno dell'officina autorizzata.

AVVERTE

Per l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

  1. Lire 121.200 (Euro 62,59) da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 Euro 62,59 a Lire 484.800 Euro 250,38) per inosservanza del divieto di circolazione dinamica.
  2. Lire 300.000 Euro 154,94, da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 16 legge 689/81, da Lire 200.000 Euro 103,29 a Lire 900.000 Euro 464,81) per l'uso di analizzatori non conformi al DM 628/96 o la riscontrata errata calibratura degli strumenti di controllo e/o l'accertato rilascio dell'attestato ad autoveicoli non idonei; inoltre, si procederà alla revoca immediata dell'autorizzazione alle officine inadempienti, con conseguente ritiro delle schede e dei bollini non utilizzati.

AVVISA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento sostituisce l'ordinanza n. 3315 del 15.12.1999 e diventa immediatamente esecutivo, ai termini di legge, con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, il 19 dicembre 2000

 

Il Dirigente del Settore

 

Tutela Ambiente

 

Dr Giuseppe Pelazza