Ordinanza n° 4075 Prot. N° 55523 |
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CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza sul controllo
obbligatorio delle emissioni dei veicoli a motore
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada", e segnatamente l'art. 7, il quale, tra l'altro, dispone che, nei centri abitati, i Comuni possono con Ordinanza del Sindaco limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; l'art. 79 "Efficienza dei veicoli a motore...", in cui, oltre ad evidenziare l'obbligo a garantire la massima efficienza degli autoveicoli anche per contenere l'inquinamento atmosferico, si prevede la possibilità di avvalersi, per effettuare i controlli ai motori, di officine private appositamente autorizzate.
Visto il DPR 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada" art. 237 e l'Appendice VIII° al Titolo III°, in relazione all'efficienza dei veicoli ed in particolare il punto f) "emissioni inquinanti", in cui si fa riferimento alla direttiva CEE 92/55.
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 15 aprile 1994 (in G.U. 10.05.1994 n° 107) con il quale sono stati definiti i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, con obbligo di adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma.
Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 28 febbraio 1994 (in G.U. 5.03.1994 n° 53) con cui sono state individuate le imprese abilitate ai controlli, le quali devono essere iscritte nel registro di cui all'art. 2 della Legge 5 febbraio 1992 n° 122, nelle sezioni "meccanica motoristica" o "elettrauto"; tale decreto all'art. 2 stabilisce, altresì, le modalità di esecuzione dei controlli, l'attestazione dell'avvenuto controllo (valida su tutto il territorio nazionale) mediante rilascio di apposito bollino autoadesivo (bollino blu).
Visto che i parametri di riferimento sono quelli del D.M. 5.02.1996 del Ministero Trasporti "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/55/CEE".
Visto il Decreto del Ministro dellAmbiente 21 aprile 1999 n. 163 "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione", art. 1, comma 3.
Vista la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 che disciplina l'emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione.
Visto l'art. 104 del D.P.R. n° 616/77.
Vista la legge 23 dicembre 1978 n° 833.
Visto lart. 107 del Testo Unico sullOrdinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5.
Visto lart. 67 dello Statuto della Città di Torino.
Preso atto che nel periodo di applicazione del Decreto Ministeriale del 12 novembre 1992, i livelli di attenzione sono stati superati in numerose occasioni e sono stati emessi, diversi provvedimenti sindacali di limitazione della circolazione veicolare.
Preso atto che con deliberazione del Commissario Straordinario del 5 marzo 1993 (mecc. n° 9301938/21), era stato adottato il "Piano di Intervento Operativo" ove in particolare al punto 1.20 era prevista l'introduzione nella Città di Torino del controllo obbligatorio delle emissioni dei veicoli, mediante idonea certificazione rilasciata da officine convenzionate, limitatamente all'area ZTL.
Preso atto che con deliberazione della Giunta Municipale in data 23.11.1993 (mecc. N° 9309954/21) tale obbligo veniva esteso a tutta la città, e che successive ordinanze stabilivano i tempi e i modi di esecuzione dei controlli.
Considerata l'incidenza che il traffico autoveicolare assume per la formazione degli inquinanti.
Considerato che non sarà possibile conseguire un sensibile miglioramento della qualità dellaria urbana unicamente attraverso la diffusione dei post-combustori catalitici sugli autoveicoli di nuova immatricolazione, se non verrà parimenti garantita la periodica manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli in circolazione, in modo da minimizzare lemissione di inquinanti.
Visto la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000, e segnatamente lallegato 5.1 "Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale".
Considerata a tal fine necessaria la riconferma, con le opportune modifiche, dei provvedimenti che hanno, in passato, reso obbligatoria l'effettuazione di periodici controlli di manutenzione degli apparati di alimentazione e combustione, per la tutela della salute pubblica.
Ritenuto opportuno stabilire che i soggetti non obbligati a sottoporsi al controllo dei gas di scarico ed all'esposizione del relativo bollino blu siano i seguenti:
INVITA
tutti i proprietari di autoveicoli circolanti in Torino a provvedere alla costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli stessi onde limitare, al minore livello possibile, l'emissione di gas inquinanti;
ORDINA
TIPOLOGIA DEGLI AUTOVEICOLI | |
1. Autoveicoli dotati di motore con accensione a scintilla | |
dotati di convertitore catalitico a circuito chiuso, a tre vie, con regolazione a sonda lambda, misurazione con motore al regime di 1000 g/m |
0,3 |
immatricolati o messi per la prima volta in circolazione dopo il 1° ottobre 1986 |
3,5 |
immatricolati o messi per la prima volta in circolazione prima del 1° ottobre 1986 |
4,5 |
2. Autoveicoli dotati di motore ad accensione per compressione (DIESEL) | OPACITÀ |
DIESEL aspirato coefficiente di assorbimento K= 2,5 m-1 |
65% MAX |
DIESEL turbocompresso coefficiente di assorbimento K = 3,0 m-1 |
70% MAX |
AVVERTE
Per l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
AVVISA
che a norma dellart. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento sostituisce l'ordinanza n. 3315 del 15.12.1999 e diventa immediatamente esecutivo, ai termini di legge, con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, il 19 dicembre 2000
Il Dirigente del Settore |
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Tutela Ambiente |
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Dr Giuseppe Pelazza |