ORDINANZA N. 4035

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 713

LOCALITĄ via Bezzecca

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 15.12.2000

GI/VARIE00/bezzecca

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che è già stato disposto con l'ordinanza n. 3365 prot. 572 del 27.10.2000, un primo posizionamento di dissuasori di velocità al fine di scoraggiare la velocità eccessiva dei veicoli che percorrono la via;

Accertato che tale provvedimento si è rilevato non sufficientemente adeguato;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale e la sicurezza pedonale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bezzecca

  1. la posa in opera di n. 2 dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:

  1. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:

-sulla semicarreggiata EST;

  1. a m 15.00 circa a SUD del n.c. 16;
  2. a NORD del n.c. 2;

3)la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei dissuasori della velocità e dei dossi, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)