ORDINANZA N. 4032
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ -
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 710 |
LOCALITÀ Corso Regina Margherita |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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del 15.12.2000 |
LB/VARIE00/regmar3 |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli elaborati progettuali relativi alla riorganizzazione della sosta in corso Regina Margherita nel tratto: via della Consolata - corso Regio Parco;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Regina Margherita
carreggiata laterale NORD
tratto: carreggiata laterale EST di piazza della Repubblica - corso XI Febbraio
1)l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata;
2)l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "a spina" sulla banchina a partire da m 10.00 circa ad EST dall'intersezione con la carreggiata laterale EST di piazza della Repubblica e procedendo verso EST per un tratto di m 20.00 circa, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)