ORDINANZA N. 4031

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 709

LOCALITĄ Corso Regina Margherita

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 15.12.2000

LB/VARIE00/regmar5

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli elaborati progettuali relativi alla riorganizzazione della sosta in corso Regina Margherita nel tratto: via della Consolata - corso Regio Parco;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regina Margherita, carreggiata laterale NORD

tratto: corso XI Febbraio- area d'intersezione con via Fiochetto e corso Regio Parco

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni:

-sulla banchina, con disposizione "a spina", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati,

  1. l'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la carreggiata all'intersezione con corso XI Febbraio;
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato NORD per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in fila":

  1. la revoca di tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)