ORDINANZA N. 4028

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 706

LOCALITĄ Piazza della Repubblica

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 15.12.2000

LB/VARIE00/repub-corsia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 40 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli elaborati progettuali relativi alla riorganizzazione di piazza della Repubblica e delle aree di pertinenza del mercato;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza della Repubblica

Settore SUD/OVEST

  1. l'istituzione di una corsia riservata dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei prefestivi lungo i lati EST e NORD del Settore;
  2. l'istituzione del senso unico alternato a vista nella corsia di cui sopra, con precedenza per i veicoli che la percorrono da OVEST verso EST e da SUD verso NORD;
  3. l'istituzione del divieto di transito dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, sulla corsia riservata, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio e per i veicoli AMIAT;
  4. l'istituzione del divieto di sosta permanente sulla corsia suddetta, con fermata consentita, con disposizione "in fila", ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.30 nei prefestivi, esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose,
  5. la revoca dell'ordinanza n. 260 prot. n. 45T del 17.2.98 che istituiva il divieto di fermata su ambo i lati delle carreggiate centrali SUD, già esistenti ad EST e ad OVEST della corsia riservata ai mezzi pubblici, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato negli orari di funzionamento del mercato stesso;
  6. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)