ORDINANZA N. 4027

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 705

LOCALITĄ Piazza della Repubblica

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 15.12.2000

LB/VARIE00/rep-sudest

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli elaborati progettuali relativi alla riorganizzazione di piazza della Repubblica e delle aree di pertinenza del mercato;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Piazza della Repubblica

Settore SUD/EST

  1. l'istituzione del senso unico sulla carreggiata esistente tra il fabbricato e la banchina rialzata, con direzione da EST verso SUD/OVEST;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su detta carreggiata dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per:

  1. l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata di cui sopra fatta eccezione per il tratto di cui al successivo punto d);
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente sulla suddetta carreggiata, con fermata consentita ai motocarri degli operatori del mercato, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, per un massimo di 15 minuti dalle ore 6.00 alle ore 15.30 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 18.30 nei giorni prefestivi
  3. la revoca dei provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)