ORDINANZA N. 4026

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 704

LOCALITĄ Piazza della Repubblica

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 15.12.2000

LB/VARIE00/rett-repubbl

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 3499 prot. n. 596 del 6.11.2000 che regolamenta le aree di pertinenza del mercato e la sosta a pagamento nella carreggiata perimetrale di piazza della Repubblica;

Considerato che in corso di attuazione dei provvedimenti contenuti nella suddetta ordinanza si è accertata l'opportunità di modificare parzialmente alcuni punti dell'ordinanza stessa;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 3499 prot. n. 596 del 6.11.2000, citata in premessa:

  1. la sostituzione, alla lettera A), punto 5) del dispositivo, delle parole "alle ore 15.30" con le parole "alle ore 17.00";
  2. la sostituzione, alla lettera A), punto 6) del dispositivo, delle parole "dalle ore 15.30" con le parole "dalle ore 17.00";
  3. la sostituzione, alla lettera B), punto 4) del dispositivo, delle parole "dalle ore 13.00 alle ore 15.00" con le parole "dalle ore 12.30 alle ore 15.30";
  4. la sostituzione alla lettera B), punto 5) del dispositivo, delle parole "alle ore 13.00 e dalle ore 15.00" con le parole "alle ore 12.30 e dalle ore 15.30";
  5. la sostituzione alla lettera D), punto 4) del dispositivo, delle parole "dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 18.30 alle ore 20.30 dei prefestivi" con le parole " dalle ore 9.00 alle ore 18.30 dei prefestivi";
  6. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei prefestivi, eccetto autovetture, lungo il lato interno della carreggiata perimetrale del settore NORD/EST, nei seguenti tratti:

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 18.30 dei prefestivi, eccetto autovetture, lungo il lato interno della carreggiata perimetrale del settore SUD/OVEST nel tratto: entrata/uscita della corsia interna del Settore;
  2. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)