ORDINANZA N.4023 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n.701 |
LOCALITĄ Via Cavalli |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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del 15.12.2000 |
LB/VARIE00/cavalli |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 3357 prot. n. 564 del 27.10.2000 che istituiva in via Cavalli: a) l'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono la carreggiata centrale SUD all'intersezione con via Principi d'Acaja, b) l'obbligo di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale SUD all'intersezione con via Principi d'Acaja e la conferma per i medesimi dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che percorrono la via Principi d'Acaja, c) il senso unico di circolazione veicolare da SUD verso NORD nel varco della banchina SUD esistente a m 30.00 ad EST di via Principi d'Acaja;
Considerato che in sede di attuazione della citata ordinanza si è ritenuto di consentire ai veicoli percorrenti la carreggiata centrale di via Cavalli di svoltare sulla via Principi d'Acaja;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Cavalli
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |