Ord. N° 4011
Prot. N° 54574 del 13 dicembre 2000

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE MOBILITÀ
SETTORE TUTELA AMBIENTE

IL DIRIGENTE

Viste le Norme integrative del Regolamento Municipale di igiene per la prevenzione, il controllo e la repressione dell'inquinamento atmosferico, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 17.07.1972, finalizzate alla preservazione delle normali condizioni di salubrità dell'aria, capace di costituire pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini (art. 1);

Vista l'Ordinanza del Sindaco di Torino del 11.12.1979 recante disposizioni in materia di provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici;

Visto l'art. 4 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", il quale prevede tra le funzioni attribuite ai comuni, al proprio punto b): il "controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione. Ritenuto necessario a tali fini, imporre ai proprietari di immobili ed agli amministratori di stabili condominiali, nei quali siano installati impianti termici centralizzati alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi l'adozione di comportamenti e il rispetto di prescrizioni tali da permettere un'efficace attività di controllo;

Visto il D.P.R. n. 1391/1970;

Visto il D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentito il Dipartimento Subprovinciale di Torino dell'A.R.P.A. Piemonte;

RAMMENTA

ai sensi dell'allegato A del D.P.R. 412/93 e s.m.i., che il Comune di Torino è inserito nella zona climatica E, cui corrisponde un numero di gradi giorno maggiore di 2100 e non superiore 3000, e che l'attivazione degli impianti termici, di cui all'art. 9 dello stesso Decreto, vi è consentita dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore giornaliere nell'intervallo compreso tra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno, fatta salva la possibilità di frazionare l'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

ORDINA

agli amministratori di stabili condominiali, ed ove non nominati ai proprietari degli immobili, nei quali siano installati impianti termici centralizzati alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi, destinati al riscaldamento di ambienti o alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari di provvedere a che gli impianti stessi:

1) siano muniti, presso lo stesso edificio di installazione, di "libretto di centrale" in base a quanto prescritto dall'art. 11 del D.P.R. n. 412/96 e s.m.i., per ciascuno dei generatori di calore costituenti l'impianto, compilato in ogni sua parte in base a quanto previsto dal medesimo articolo.

2) siano mantenuti in condizioni di funzionamento tali che in ogni momento l'indice di fumosità di BACHARACH sia inferiore al n. 2 per impianti con olio da gas adulterato (gasolio), al n. 6 per impianti alimentati con olio combustibile, ed entro i limiti previsti al capo III, art. 13.2 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 per i combustibili solidi.

3) Le verifiche strumentali comprovanti il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) per ogni periodo di funzionamento, dovranno essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di accensione dell'impianto stesso per gli impianti con potenza minore di 350 kW, e per gli impianti con potenza maggiore di 350 kW dall'esecuzione di almeno due verifiche da effettuare rispettivamente entro trenta giorni ed entro cento giorni dalla data di accensione dell'impianto stesso. I risultati di tali verifiche dovranno essere riportati sul libretto di centrale, in allegato al quale dovranno essere conservate per un periodo non inferiore a due anni le copie dei rapporti a stampa prodotti dagli strumenti di verifica.

4) siano accessibili al personale degli organi di controllo preposti, in qualunque momento della giornata, e che presso gli stabili sede degli impianti centralizzati, siano indicati i nomi dei detentori delle chiavi di accesso ai locali degli stessi;

5) in applicazione del disposto dell'art. 17.1 del regolamento approvato con D.P.R. n. 1391/1970 i camini ed i canali per fumo di tutti gli impianti termici di cui all'art. 9 delle Norme integrative del Regolamento Municipale di igiene per la prevenzione, il controllo e la repressione dell'inquinamento atmosferico, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 17.07.1972, devono essere muniti di efficienti sistemi di regolazione e di intercettazione, delle aperture e dei fori previsti dai suddetti regolamenti.

6) gli impianti di cui all'art. 9 delle Norme integrative del Regolamento Municipale di Igiene devono inoltre rispondere alle prescrizioni degli art. 4, 5, 9, 10, e 11 del regolamento approvato con D.P.R. n. 1391/1970;

AVVERTE

che qualora venga constatata da parte del personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, competente ai controlli ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 60/95, inosservanza di quanto con la presente prescritto, saranno adottate dalla Città tutte le misure e le azioni amministrative opportune a garanzia e tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale. Tale inosservanza comporterà inoltre per i trasgressori la sanzione amministrativa da lire 200.000 (duecentomila) a lire 1.000.000 (un milione), conciliabile entro 60 giorni con il pagamento di lire 330.000 (trecentotrentamila) ai sensi dell'art. 16, I° comma l. 689/81, per ogni prescrizione non rispettata, impregiudicati ulteriori provvedimenti di legge;

AVVISA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione del presente atto.

Il Dirigente
del Settore Tutela Ambiente
Dr Giuseppe Pelazza