ORDINANZA N. 3952

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 687

LOCALITĄ Area Crocetta

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 7.12.2000

AS/lb/VARIE00/crocetta

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che sono stati ultimati i lavori di riqualificazione dell'area compresa tra corso De Gasperi e vicolo Crocetta e che l'area medesima è stata rialzata rispetto al piano viabile, e che nei giorni e nelle ore stabilite è attualmente funzionante il mercato rionale "Crocetta";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. i velocipedi;
  2. i veicoli dei residenti che devono accedere ai cortili interni, per il solo transito;
  3. i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti dello speciale contrassegno;
  4. i veicoli adibiti alle operazioni di carico/scarico merci, per il tempo strettamente necessario, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi;
  5. i veicoli delle Forze Armate e della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso;
  6. i veicoli di servizio delle Aziende Pubbliche (come AEM, ENEL, AAM, AMIAT, ITALGAS, ecc.) e delle loro ditte appaltatrici, dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio.

Detti veicoli, esclusi dal presente provvedimento dovranno accedere all'area esclusivamente dall'apposito scivolo esistente sul lato di via Cristoforo Colombo e dovranno transitare alla velocità massima di 20 km/h.

-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)