Ordinanza n. 3939
Prot. N. 25129

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E Dl SERVIZIO – COMMERCIO
COMPARTIO COMMERCIO SU AREE PRIVATE E ATTIVITÀ ARTIGIANALI

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 15 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre i 999, n. 28, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate, per quanto riguarda il periodo invernale, nell'arco di tempo dal 10 gennaio al 31 marzo, e che siano i Comuni, nell'ambito ditale periodo, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di quattro settimane, anche non continuative;

Atteso che sono state consultate le Organizzazioni e i Sindacati di categoria interessati, nonché le Circoscrizioni e le Associazioni di Via, e che e' stato altresì effettuato un coordinamento con i Comuni confinanti;

Richiamata la Legge n. 142/1990, e s.m.i.;

Visto il D.L.vo n. 80/1998, nonché la Circolare 10 ottobre 1998, n. 4/1998;

DISPONE

Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2001 nell'arco di tempo

10 GENNAIO 2001 - 6 FEBBRAIO 2001

Si precisa che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, la vendita di fine stagione deve

essere preceduta da comunicazione al Comune contenente:

1) L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;

2) La data di inizio e quella di cessazione della vendita;

3) Le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;

4)1 testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

Inoltre, ai sensi del l'art. 15 com ma 5 del D. L.vo 114/1998, "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".

Per quanto riguarda le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, alfine di garantire la veridicitÀ e correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione in relazione alla tutela del consumatore, la cui fissazione la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni (v. art. 15 L.R. 12 novembre 1999, n. 28), si ritiene opportuno fare riferimento alle indicazioni contenute negli artt. da 9 a 12 dell'abrogata L.19 marzo 1980, n. 80, purche' non incompatibili con disposizioni di Legge successive ed attualmente vigenti.

Torino, 6 dicembre 2000

IL DIRIGENTE
D.ssa Maria GHISAURA