ORDINANZA N. 3931

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 677

LOCALITĄ via Camogli, via Forlanini,

corso Turati

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 6.12.2000

GI/VARIE00/camogli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli elaborati progettuali del settore Suolo Pubblico, relativi alla sistemazione viabile e alla ristrutturazione dei marciapiedi dell'incrocio di via Camogli , corso Turati e via Forlanini;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Camogli

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da OVEST verso EST, nel tratto compreso tra la carreggiata EST di corso Turati e la via Forlanini;
  2. l'istituzione della sosta su ambo i lati, nel tratto di cui al punto 1) suddetto, con disposizione "a spina" negli appositi spazi attrezzati o demarcati;
  3. la posa in opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in corrispondenza del n.c. 8;
  4. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto di cui al punto 1) suddetto;
  5. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via da EST verso OVEST all'intersezione con via Forlanini;
  6. la revoca del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da EST verso OVEST limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto, istituito con ordinanza n. 94 prot. n.318 del 23 marzo 1970;

B) in via Forlanini

1)l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da EST verso OVEST;

2)l'istituzione della sosta, con disposizione "a spina" sul lato SUD della via, a partire da m 20.00 circa ad OVEST del n.c. 10 per un tratto di m 80.00 circa, negli appositi spazi attrezzati o demarcati;

3)la revoca del senso unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST , istituito con ordinanza n. 462 prot. 406 del 28/12/81;

C) in corso Turati

1)l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto, per i veicoli che percorrono la carreggiata centrale da NORD verso SUD e da SUD verso NORD, all'intersezione con via Tirreno e via Camogli;

  1. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale OVEST, all'intersezione con via Tirreno;

3)l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra, per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale EST all'intersezione con via Camogli;

D)in via Tirreno

-la revoca dell'ordinanza n. 1044 prot. 962 del 21.10.91, con la quale veniva istituito l'obbligo di arresto (STOP) per i veicoli che percorrono la via Tirreno da OVEST verso EST, all'incrocio con la carreggiata laterale OVEST di corso Turati;

E)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e del dosso, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)