ORDINANZA N. 3843
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 665 |
LOCALITĄ via Ruffini, corso Bolzano |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 29.11.2000 |
GI/VARIE00/bolzano |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la segnalazione del Settore Parcheggi e la richiesta del Ministero dei Lavori Pubblici;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in corso Bolzano, carreggiata EST
2)la revoca dell'area riservata alle operazioni di carico e scarico cose, sul lato EST, a partire da m 21.00 circa dal f.f. SUD di via Fratelli Ruffini procedendo verso SUD, per un tratto di m 40.00 circa, istituito con l'ordinanza n. 1910 prot.335 del 22.06.2000;
3)la revoca dell'area riservata ai veicoli al servizio di persone disabili, sul lato EST istituita con ordinanza n. 1911 prot. 336. 22.06.2000 punto 1) limitatamente al posto auto situato a m 12.00 a SUD di via Fratelli Ruffini;
B) in via Fratelli Ruffini
tratto: carreggiata laterale EST di corso Bolzano - via Guicciardini
1)l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli del Ministero dei Lavori Pubblici in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno rilasciato dal provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta; sul lato SUD della via, con disposizione "in fila";
2)la revoca della sosta a pagamento, nel tratto di cui al punto 1) suddetto;
C)la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimizione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)