ORDINANZA N. 3806

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 2914III.2.3LOCALITĄ: ZTL Centrale

delCIRCOSCRIZIONE N. 1

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IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Viste le ordinanze con le quali è regolamentata la circolazione nel centro cittadino;

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale in data 9.3.1995 meccanografico n. 9501401/06 ed in data 6.8.1996 meccanografico n. 9605307/06 con le quali è stata approvata la Zona a Traffico Limitato - ZTL Centrale;

Ravvisata l'opportunità di sospendere le ordinanze di cui sopra il giorno 29 novembre 2000 stante il proclamato sciopero dei mezzi pubblici;

ORDINA

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Giuseppina Gianotti