ORDINANZA N. 3794
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 2902III.2.1LOCALITĄ: Piazza Vittorio veneto
del24/11/00CIRCOSCRIZIONE N. 1
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IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Confederazione Italiana Agricoltori, in occasione di un iniziativa di promozione della carne piemontese;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
Il giorno 26 novembre 2000
Dalle ore 7.00 alle ore 19.00
in Piazza Vittorio Veneto, banchina Sud, tratto: Via Plana - Via della Rocca, fatta eccezione l'area riservata ai veicoli elettrici
- l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'iniziativa di promozione della carne;
- conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
- con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del Sig. Pepino Cancelliere il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento dell'iniziativa di promozione carne sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, sarà a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE ESERCIZIO
Dott.ssa Giuseppina Gianotti