ORDINANZA N. 3790
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 2898III 2.21LOCALITĄ: Tutte le vie, corsi e piazze della Città
del24/11/00CIRCOSCRIZIONE N. tutte
FB/ /lavori pubblici sosta/segnaletica atm
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta dell'A.T.M. , relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale in generale, sia orizzontale che verticale;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
Dal 1/1/2001 al 31/12/2001
Su tutte le vie, corsi e piazze della Città
- l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
con la precisazione che l'attuazione del provvedimento dovrà essere effettuato osservando le seguenti modalità:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonei cartelli di avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- il divieto di sosta con la rimozione forzata non dovrà avvenire su di vie confluenti e non dovrà interessare aree di incrocio;
- il divieto di sosta non dovrà interessare tratti di via superiori ad un isolato o tratto di strada superiore a m 200;
- la data di esecuzione dei lavori dovrà essere comunicata al Corpo di polizia Municipale - Ufficio Servizi, con congruo anticipo;
- la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione dei segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, sarà a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE ESERCIZIO
Dott.ssa Giuseppina Gianotti