ORDINANZA N. 3775

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 651

LOCALITĄ Via Buniva

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 24.11.2000

LB/VARIE00/scuola

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione della Direzione Didattica "Leone Fontana";

Vista l'ordinanza n. 142 prot. 1858 del 14.10.1975 che istituiva, tra l'altro, in via Buniva per un tratto di m 60 a partire da via C. Balbo, con direzione Sud-Ovest, il divieto di circolazione per un tempo massimo di 30 minuti primi durante l'entrata e l'uscita della Scuola Elementare "L. Fontana";

Considerato che il divieto di circolazione nel tratto di cui sopra, obbliga i veicoli che percorrono via Buniva nel tratto: corso Regina Margherita - via Cesare Balbo, ad immettersi nell'area di mercato;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Buniva

  1. l'istituzione del divieto di transito dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45 dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per i veicoli dei residenti e degli operatori del mercato di piazza Santa Giulia, nel tratto: da corso Regina Margherita a m 60 circa a SUD di via Cesare Balbo;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 142 prot. 1858 del 14.10.1975, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)