ORDINANZA N. 3762

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 643

LOCALITĄ P.za Respighi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 23.11.2000

LB/VARIE00/respighi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 129 prot. n. 1675 del 18.9.1975 che istituiva, in via sperimentale il diritto di precedenza ai veicoli percorrenti in senso unico rotatorio tutta la carreggiata anulare della piazza suddetta;

Considerata l'esigenza di regolamentare in via definitiva la circolazione viabile e la sosta in piazza Respighi;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Piazza Respighi

  1. l'istituzione del senso unico rotatorio antiorario nella carreggiata anulare della piazza;
  2. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria rispetto a tutte le immissioni;
  3. l'istituzione della sosta sul lato esterno della rotatoria con disposizione "a spina" negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, ad eccezione degli spazi in prossimità degli incroci, ove potranno essere demarcati "in linea";
  4. la revoca dell'ordinanza n. 129 prot. n. 1675 del 18.9.1975, meglio specificata in premessa;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)