ORDINANZA N. 3689
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 2816III.2.1LOCALITĄ: Via Verdi
del20/11/00CIRCOSCRIZIONE N. 1-8
FB\manif\film ver cuore
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 51 legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del Settore Eventi Culturali., in occasione dello sceneggiato "Cuore";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
Dalle ore 7.00 del 28/11 alle ore 18.00 del 29/1172000
In Via Verdi, tratto: Via Virginio - Via Vasco
- l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli e con sosta consentita ai veicoli autorizzati ad occupare suolo pubblico;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito per i veicoli di coloro che devono accedere alle proprietà latistanti e per veicoli autorizzati ad occupare suolo pubblico, per il tempo strettamente necessario per effettuare le riprese cinematografiche, comunque non superiore a 5 minuti;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dello sceneggiato;
- la collocazione di idonea segnaletica nei punti di chiusura della viabilità;
- conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
- con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico dei Sig. ri Ladis Zanini e Stefano Benappi i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, sarà a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE ESERCIZIO
Dott.ssa Giuseppina Gianotti