ORDINANZA N. 3685
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 635 |
LOCALITĄ piazza Carlo Emanuele |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 20.11.2000 |
GI/VARIE00/emanuele |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che gli interventi di modifica e regolamentazione nella piazza Valdo Fusi non consentiranno la sosta in superficie, si rende necessario una razionalizzazione degli spazi di sosta nella vicina piazza Carlo Emanuele II;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in piazza Carlo Emanuele II
carreggiata rotatoria centrale
1)l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, sulla banchina OVEST, nel tratto: via Maria Vittoria - via Santa Croce, con sosta riservata ai veicoli dell'Arma dei Carabinieri, in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno, con disposizione "a spina ";
2)la modifica della sosta lungo le banchine NORD/EST, NORD/OVEST e SUD/OVEST, anziché con disposizione "in fila" con disposizione "a spina", fermo restando le riserve degli operatori mercatali sul lato SUD-EST, istituita al punto C) dell'ordinanza n. 1687 prot. 1583 del 3.11.94;
3)la revoca della sosta a pagamento, limitatamente al tratto 1) suddetto, istituita con ordinanza n. 1687 prot. 1583 del 3.11.94;
B)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)