Ordinanza n° 3684 del 20 novembre 2000
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
SETTORE ATTIVITĄ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E DI SERVIZIO
SEZIONE COMMERCIO AREE PUBBLICHE
VIA GARBALDI, 23
10122 TORINO
IL DIRIGENTE
- Visto il R.D. 18 giugno 1931, n.773 - Testo Unico di pubblica sicurezza ;
- Visto il R.D. 6 maggio 1940, n.635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico
di pubblica sicurezza;
- Visto il DPR 24 luglio 1977 n.616 - Attuazione della delega di cui all'art.1 della L..22
Luglio 1975 n.382;
- Visto il Regolamento di Igiene;
- Visto il Regolamento per l'esercizio dei mercati rionali a posti liberi;
- Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267- Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;
- Premesso che gli operatori di mercato che trattano la vendita di oggetti ed effetti usati devono essere in possesso dell'Autorizzazione Commerciale, nonché la Presa d'Atto da parte del Comune.
Inoltre, devono essere in possesso di un Registro di carico e scarico, vidimato dal Comune, su cui devono essere annotate in tempo reale, tutte le operazioni di acquisto e di vendita effettuate. Tale vendita potrà essere effettuata solo a persona munita di valido documento di identità, e sul registro, dovranno essere annotate le generalità dell'acquirente, il tipo di vendita ed il prezzo pattuito;
- Visto l'art.504, 1° comma, del Regolamento di Igiene che stabilisce che è proibito vendere o di tenere per vendere, abiti, scarpe od oggetti usati di vestiario e letterecci che non siano stati disinfettati e puliti;
- Visto l'art. 504, 2° comma, del Regolamento di Igiene che sancisce che ogni oggetto, in prova della subita disinfezione, dovrà portare un marchio o contrassegno speciale dell'Autorità Comunale;
- Visto l'art. 16, 4° comma, del vigente Regolamento per l'esercizio dei Mercati Rionali a posti liberi, che prevede che i prodotti di cui alla ex tab.IX (abbigliamento, calzature, ecc..) esposti sui banchi di vendita, debbono recare l'indicazione chiara e leggibile della QUALITĄ della merce;
- Considerato che nel caso in cui gli operatori pongono in vendita merci usata, la disposizione del citato art.16, 4° comma, debba ritenersi ottemperata mediante l'apposizione di un cartello recante l'indicazione "merce usata";
D I S P O N E
- che gli operatori commerciali, di cui in premessa, che vendono merce usata devono esporre sui banchi di vendita un cartello delle dimensioni cm.20x15 su cui sia scritto in modo chiaro e leggibile l'indicazione "MERCE USATA".
A V V E R T E
che l'inosservanza di quanto disposto sarà perseguito ai sensi del Regolamento Comunale per l'esercizio dei mercati rionali a posti liberi.
Torino, 20 novembre 2000
IL DIRIGENTE
dr.ssa Maria Ghisaura